Art. 3.

      1. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, per i medicinali omeopatici l'informazione rivolta ai medici e ai farmacisti è consentita con riferimento a dati scientifici ovvero alle indicazioni

 

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terapeutiche desunte dalla letteratura omeopatica e antroposofica. In quest'ultimo caso il materiale informativo deve riportare chiaramente l'avviso che le indicazioni terapeutiche in esso contenute sono desunte dalla letteratura omeopatica e antroposofica e che esse non è stata effettuata sperimentazione scientifica.